Statuto

Approvato dall’assemblea del 02/07/2019

STATUTO
28/07/2014
Banca Autologa/Allogenica Mantovana del Cordone Ombelicale (BAMCO) - STATUTO
Art. 1 Denominazione
È costituita un'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 460/1997 sotto la
denominazione: “Banca Autologa/Allogenica Mantovana del Cordone Ombelicale – ONLUS o
BAMCO –
Art. 2 Sede
L’associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà umana e sociale e di svolgere la propria attività nel settore dell’assistenza
sanitaria e della ricerca scientifica.
L’Associazione ha sede legale a Mantova (MN). Essa opera presso l’Ospedale “Carlo Poma”, viale
Albertoni n. 1. Presso altre strutture ospedaliere o cliniche private possono essere costituite sezioni
della BAMCO – ONLUS che, pur facendo capo all’Associazione, sono rette da una propria struttura
costituita su schema predisposto dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 Oggetto e finalità
L’Associazione, escluso ogni fine di lucro e garantita la democraticità interna, si propone di:
· Realizzare un “Bio-deposito”, ricercando gli adeguati sostegni economici, per conservare le
cellule del cordone ombelicale di ogni nato nella provincia di Mantova, perché ciascuno di
essi possa contare sulla disponibilità delle proprie cellule staminali autologhe per gli usi
terapeutici attuali e futuri; gli aventi diritto potrebbero, in condizioni in cui sia garantita la
gratuità della donazione, decidere di consentire l’utilizzo dell’unità da parte di familiari o
anche, in caso di necessità, di estranei; tuttavia il bene delle cellule del cordone resta di
proprietà della persona cui appartiene. Quando dovessero mancare il proprietario biologico
ed i genitori l’unità verrà, se possibile, ceduta alla Banca cordonale del Policlinico di Milano
per l’uso omologo, altrimenti utilizzata a scopo di ricerca oppure distrutta.
· sostenere dal punto di vista organizzativo ed economico un’intesa tra genitori ed Azienda
Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova, ai fini di offrire, alle gravide che lo richiedessero, la
possibilità di raccogliere, al momento del parto, le cellule del cordone ombelicale.
· identificare ogni predeposito di cordone ombelicale attraverso un codice personalizzato ed
archiviare in una banca dati riservata tutte le informazioni relative ai genitori ed al bambino.
· crio-conservare per un tempo teoricamente illimitato i cordoni raccolti, attraverso l’attività
convenzionata della struttura trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di
Mantova.
· su richiesta,mettere a disposizione del legittimo proprietario dei genitori/tutori le cellule
cordonali autologhe in qualsiasi momento; l’uso per cui si richiede il rilascio dovrà essere
relativo alla salute del soggetto stesso o di un suo consanguineo.
· promuovere lo sviluppo delle ricerche sulla fisiopatologia, diagnosi e terapia delle malattie
del sangue e sull’uso terapeutico delle cellule staminali.
· promuovere la solidarietà biologica madre-figlio tramite la raccolta del cordone ombelicale
con possibilità dell’uso autologo sul territorio nazionale, collaborando a formulare proposte
di legge e a promuovere modelli organizzativi presso strutture pubbliche e private, per
consentire alle partorienti che lo richiedessero, di raccogliere le cellule del proprio cordone
ombelicale anche per uso autologo.
Art. 4 Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
· dai beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell’ ONLUS.
· da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
· da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
· dalle quote associative;
· da eventuali redditi derivanti dal patrimonio;
· di contributi corrisposti ad amministrazioni pubbliche o da privati per lo svolgimento di
attività aventi finalità sociali;
· da ogni entrata che concorre ad alimentare l’attivo sociale.
In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione posta dalla legge
vigente al momento dello scioglimento.
Il patrimonio di cellule cordonali verrà se possibile ceduto alla Banca cordonale del Policlinico di
Milano per l’uso omologo, altrimenti utilizzato a scopo di ricerca oppure distrutto.
Art. 5 Soci
Fanno parte dell’Associazione quattro categorie di soci:
· soci genitori o legali tutori di neonati, donatori autologhi/allogenici di cordone. Sono soci
genitori coloro che, previa adeguata informazione e dichiarazione di consenso informato,
scelgono liberamente di conservare al momento della nascita il sangue del cordone
ombelicale del proprio bambino, prendendo un impegno economico per la raccolta e la
crioconservazione dello stesso o chiedendo, quando dimostrino una condizione economica
disagiata, il contributo dell’Associazione.
· soci donatori autologhi/allogenici maggiorenni (soggetti che alla nascita hanno depositato il
sangue del loro cordone ombelicale). Sono soci donatori autologhi le persone il cui sangue
del cordone ombelicale viene raccolto e crio-conservato dalla Banca tramite convenzione
con l’azienda ospedaliera “Carlo Poma”.
· soci collaboratori. Sono soci collaboratori coloro che, dopo dichiarazione di consenso,
svolgono gratuitamente attività personale a favore dell’Associazione.
· soci sostenitori. Sono associati sostenitori coloro che elargiscono fondi a favore
dell’Associazione. Possono essere associati sostenitori persone fisiche, enti, persone
giuridiche.
Art. 6 Modalità di ammissione e tessera
L’ammissione all’Associazione Banca Autologa/allogenica Mantovana del Cordone Ombelicale –
ONLUS avviene su domanda degli interessati e si intende subordinata ad accettazione esplicita ed
incondizionata dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione, ed è deliberata dal Consiglio
Direttivo.
Gli associati collaboratori, in quanto persone fisiche, verranno assicurati contro gli infortuni e le
malattie connesse con lo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso
terzi.
Art. 7 Durata e cessazione del rapporto associativo
La qualifica di socio viene a cessare nei seguenti casi:
· per decesso;
· in caso di recesso da parte del socio da comunicare al consiglio direttivo;
· in caso di morosità di almeno un anno;
· per espulsione:
· per mancato rispetto dello statuto.
La cessazione del rapporto associativo nel quarto e nel quinto caso deve essere deliberata
dall’Assemblea.
La qualifica di socio è intrasmissibile e la tessera è personale e non cedibile.
Art. 8 Adempimenti ed oneri dei soci
Ogni socio si impegna a rispettare il presente Statuto collaborando alle attività sociali,
conformandosi alle decisioni ed alle deliberazioni emanate dagli Organi Sociali. Ogni socio si
impegna a pagare annualmente la quota associativa.
Gli associati genitori o legali tutori firmano una richiesta di iscrizione all’Associazione, un
consenso informato e viene loro rilasciata copia di un documento di custodia e conservazione del
cordone ombelicale. Dopo la donazione gli associati donatori autologhi/allogenici hanno diritto ad
una tessera personale di identificazione con i dati relativi alla donazione effettuata. Gli associati
collaboratori devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro.
Art. 9 Organi dell’Associazione
· assemblea dei soci;
· consiglio Direttivo;
· presidente;
· collegio dei revisori dei conti.
Art. 10 Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è composta da tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota
sociale.
L’assemblea si riunisce in via ordinaria e in via straordinaria:
· in via ordinaria almeno una volta all’anno su convocazione del Consiglio Direttivo;
· in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando
almeno il 10% dei soci ne faccia richiesta scritta al consiglio direttivo indicando l’ordine del
giorno. L’assemblea deve essere convocata entro trenta giorni. L’assemblea deve essere
convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima, unitamente all’ordine dl
giorno, mediante affissione presso i locali della sede sociale. L’assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo, o da un suo delegato, delibera a maggioranza dei voti ed
in prima convocazione devono essere presenti almeno la metà dei soci, in seconda
convocazione, che deve tenersi ad almeno un’ora di distanza dalla prima, sarà valida
qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea è competente a deliberare nelle
seguenti materie:
· sul bilancio preventivo e consuntivo dell’esercizio economico;
· sull’attività associativa;
· sull’ammontare delle quote sociali;
· sull’elezione di membri del Consiglio Direttivo;
· sulla programmazione delle attività;
· su tutte le questioni sottopostegli dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da Coniglio Direttivo composto da sette ad undici membri eletti
dall’assemblea dei Soci tra tutti gli associati. Il comitato resta in carica per quattro anni e ciascun
membro può essere rieletto dall’Assemblea al termine ditale periodo. Il Consiglio Direttivo elegge
fra i suoi membri:
· il Presidente;
· il Vice-Presidente, che ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza di
quest’ultimo o in caso di delega scritta;
· il Segretario, che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni e di comunicare a ciascun
consigliere la convocazione;
· il Tesoriere, che sovrintende le operazioni contabili e l’andamento economico
dell’associazione. Ogni prelievo dalla cassa o dalla Banca deve essere vistato
congiuntamente dal Tesoriere e dal Presidente o da un suo delegato.
È competenza del Consiglio Direttivo:
· formulare le direttive per i piani di attività dell’Associazione;
· approvare la convenzione con l’Ospedale “Carlo Poma”;
· predisporre il consuntivo delle attività annuali e la relazione da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea;
· ratificare l’ammissione dei soci e proporre all’assemblea la decadenza di quelli di cui
all’Art. 7 del presente statuto;
· determinare la cessazione del rapporto associativo;
· deliberare in genere su tutte le questioni inerenti la gestione dell’associazione.
I consiglieri hanno potere esecutivo, esprimono all’esterno la volontà dell’Associazione e devono
operare con diligenza, informando l’Assemblea delle attività dell’Associazione; essi devono rendere
conto delle loro operazioni e sono responsabili per i danni cagionati degli atti adottati. Il Consiglio
Direttivo viene convocato almeno quattro volte all’anno dal Presidente mediante convocazione
scritta o telefonica. In caso di necessità può essere convocato con semplice preavviso di 24 ore. Può
altresì essere convocato su richiesta di almeno tre membri del Coniglio, i quali avranno l’obbligo di
precisarne l’oggetto. Le riunioni sono valide se vi è almeno la presenza di metà più uno dei
componenti. Le deliberazioni si intendono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. Nel caso
di impossibilità a proseguire l’incarico di uno degli eletti, questo verrà sostituito dal primo dei non
eletti. Nel caso di parità dei voti, prevarrà il criterio dell’anzianità associativa. In caso di mancanza
di sostituti per esaurimento della lista dei non eletti, verranno effettuate nuove elezioni riservate
all’incarico consiliare vacante, nel corso della prima assemblea annuale utile. Coloro che
sostituiscono nelle cariche associative membri dimissionari o deceduti restano in carica fino alla
decadenza del Consiglio.
Art. 12 Il Presidente del Consiglio
La carica del Presidente effettivo è ricoperta da un membro del Consiglio Direttivo eletto a
maggioranza dei voti dal Consiglio stesso tra i membri del Consiglio stesso e la prima volta
nell’atto costitutivo. La sua durata in carica è quattro anni, e comunque decade con il termine del
mandato consiliare. In caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente effettivo, le sue
funzioni vengono espletate da un Vice-Presidente, che viene nominato dal Consiglio Direttivo nel
proprio seno, e resta in carica fino alla decadenza del Consiglio stesso. In caso di impedimento
definitivo del Presidente a svolgere le proprie funzioni, verrà eletto, con le medesime modalità un
nuovo Presidente. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in
giudizio, presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni , prende i provvedimenti d’urgenza, con obbligo di riferire al Consiglio. Il Presidente
effettivo è coadiuvato nelle sue funzioni da un Segretario designato dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 Collegio dei revisori di conti
Il Collegio dei revisori dei Conti viene eletto ogni quattro anni dall’Assemblea e decide con la
decadenza del Consiglio Direttivo. É composto da tre membri effettivi e da un supplente, eletti
dall’Assemblea. Ha il compito di controllare l’attività economica dell’Associazione e l’operato del
Consiglio Direttivo. Nel caso di impossibilità a proseguire l’incarico di uno degli eletti, questo verrà
sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso di parità di voti prevarrà il criterio dell’anzianità
associativa.
Art. 14 Modifiche statuarie
Le modifiche statuarie e lo scioglimento dell’associazione sono deliberate dall’Assemblea dei Soci
all’uopo convocata dal Consiglio o da almeno il 60% dei soci effettivi. L’Assemblea sarà valida con
almeno il 75% dei soci aventi diritto al voto, se tale maggioranza non sarà aggiunta l’Assemblea
dovrà essere nuovamente convocata entro non prima di 15 giorni e non oltre un mese. In seconda
convocazione l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti, le deliberazioni
andranno approvate con il 75% dei voti favorevoli dei presenti.
Art. 15 Bilancio e utili
L’esercizio finanziario decorre la 1° gennaio al 31 dicembre. La tenuta dei libri contabili e la
elaborazione dei bilanci preventivo e consuntivo sono affidate, sotto il controllo diretto del
Presidente, ad un Amministratore, membro del Consiglio Direttivo, designato dal Consiglio stesso.
La revisione dei conti è affidata al Collegio dei revisori dei conti. Il servizio di tesoreria, gli incassi
e le spese saranno effettuati a mezzo di uno o più conti correnti da aprirsi presso Poste o Istituti di
Credito scelti dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo ed il prospetto di gestione preventivo
dovranno essere predisposti in bozza per la discussione del Consiglio e quindi essere approvati
dall’Assemblea Generale entro il 31/5 di ogni anno. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita ONLUS, salvo
che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a
nuovo, capitalizzati e usati dalla ONLUS per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
Art. 16 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dell’Assemblea dei soci la quale provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio ad
altra ONLUS operante in analogo settore. Il patrimonio di cellule cordonali verrà se possibile
ceduto alla Banca cordonale del Policlinico di Milano per l’uso omologo, altrimenti usato a scopo di
ricerca oppure distrutto.

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Approvato dall’assemblea del 28/07/2014
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